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Adempimenti per l'esposizione al Radon nei luoghi di lavoro
art. 10 bis, 1°, lett a) e b) e 10 Ter, Capo III bis del Dlgs 241/2000
Il Livello massimo di concentrazione nei luoghi di lavoro è definito in 500 Bq/mc:
Se la misura e' inferiore all' 80% del livello di azione (p.e. 400 Bq/mc) bisognera' ripetere la misura solo se variano le condizioni di lavoro.
Se la misura e' tra l'80% ed il 100% del livello di azione p.e. 400 - 500 Bq/mc) l'obbligo si risolve con la ripetizione della misura annualmente.
Se la misura supera il livello di azione (p.e. > 500 Bq/mc) il datore di lavoro è obbligato a:
1) Spedire agli Organi di controllo la relazione di misura
2) Incaricare un esperto qualificato per la valutazione della dose efficace assorbita dai singoli lavoratori
3) Verificare la dose efficace.
A questo punto se la dose efficace e' inferiore a 3mSv/anno l'obbligo si risolve con la ripetizione della misura annualmente.
Se invece la dose efficace e' superiore o uguale a 3mSv/anno si dovra'
L'Esperto qualificato fa la valutazione del rischio
L'esercente predispone le azioni di rimedio e al termine ripete la misura.
Se anche la nuova misura fornisce valori superiori a 3 mSv/anno l'esercente incarica:
Un esperto qualificato per la sorveglianza fisica
Un medico per la sorveglianza medica dei lavoratori
Predispone ulteriori azioni di rimedio e ripete la misura
Se la dose efficace e' inferiore a 3mSv/anno l'obbligo si risolve con la ripetizione della misura annualmente.
(mSv: il milliSievert è l'unità di misura della grandezza definita dose efficace che viene utilizzata come indice del potenziale danno biologico dovuto all'esposizione alle radiazioni)
La competenza delle figure
Laddove si è in presenza di radiazioni di origine naturale esprimibile in termini di concentrazione media annua ambientale di radon abbiamo due ambiti di competenza:
il primo ove non si ha un significativo aumento dell’esposizione (dove si sono valori inferiori alla soglia di azione di 500 bq/mc) è sostanzialmente gestito dal R.S.P.P.;
il secondo gestito dall’esperto qualificato ove si ha un significativo aumento dell’esposizione ovvero dove ci sono valori superiori alla soglia di azione di 500 bq/mc.
L'eperto qualificato
Per esperto qualificato per la radioprotezione la normativa recita che si tratta di “persona che possiede le cognizioni e l'addestramento necessari sia per effettuare misurazioni, esami, verifiche o valutazioni di carattere fisico, tecnico o radiotossicologico, sia per assicurare il corretto funzionamento dei dispositivi di protezione, sia per fornire tutte le altre indicazioni e formulare provvedimenti atti a garantire la sorveglianza fisica della protezione dei lavoratori e della popolazione”. Gli esperti qualificati sono iscritti in un apposito elenco ministeriale che ne attesta la competenza e l'affidabilità.
L'esperto qualificato predispone la relazione che costituisce il documento di cui all'articolo 4 comma 2, del decreto legislativo 19 settembre 1994, n. 626, per gli aspetti concernenti i rischi da radiazioni ionizzanti (art.61 del D. Lgs n. 230/95)
In base alle valutazioni relative all'entità del rischio, l'esperto qualificato indica, nella relazione scritta, al datore di lavoro:
a) l'individuazione e la classificazione delle zone ove sussiste rischio da radiazioni;
b) la classificazione dei lavoratori addetti, previa definizione da parte del datore di lavoro
delle attività che questi debbono svolgere;
c) la frequenza delle valutazioni;
d) tutti i provvedimenti di cui ritenga necessaria l'adozione, al fine di assicurare la
sorveglianza fisica dei lavoratori esposti e della popolazione;
e) la valutazione delle dosi ricevute e impegnate, per tutti i lavoratori esposti e per gli
individui dei gruppi di riferimento, con la frequenza stabilita ai sensi della lettera c).
L'esperto qualificato deve inoltre provvedere, per conto del datore di lavoro, ad istituire e tenere aggiornata la seguente documentazione:
a) la relazione, relativa all'esame preventivo dei progetti e delle eventuali modifiche,
nonché le valutazioni;
b) le valutazioni nonché i verbali di controllo;
c) i verbali dei controlli dei provvedimenti di intervento da lui adottati e prescritti, nonché
copia delle prescrizioni e delle disposizioni formulate dagli organi di vigilanza divenute
esecutive;
d) le schede personali sulle quali devono essere annotati i risultati delle valutazioni delle
dosi individuali e delle introduzioni individuali; le dosi derivanti da eventuali esposizioni
accidentali, di emergenza, da esposizioni soggette ad autorizzazione speciale o da
altre modalità di esposizione debbono essere annotati, separatamente, in ciascuna
scheda e le relazioni sulle circostanze ed i motivi inerenti alle esposizioni accidentali o
di emergenza nonché alle altre modalità di esposizione;
e) i risultati della sorveglianza fisica dell'ambiente di lavoro che siano stati utilizzati per la
valutazione delle dosi dei lavoratori esposti.